25 Novembre 2021
Così come avveniva in passato, sempre più persone hanno svolto o svolgono periodi di lavoro all’estero. Ma cosa fare al momento del pensionamento? Come farsi riconoscere i contributi versati in un Paese estero?
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Cosa vedremo in questo articolo
Così come avveniva in passato, sempre più persone hanno svolto o svolgono periodi di lavoro all’estero. Ma cosa fare al momento del pensionamento? Come farsi riconoscere i contributi versati in un Paese estero? E ancora, dopo quanti anni si può presentare la richiesta di pensionamento?
Tutto questo te lo spieghiamo nella nostra guida completa sulla totalizzazione dei contributi esteri.
La totalizzazione dei contributi esteri è la somma dei contributi versati in regimi previdenziali italiani ed esteri, utile per acquisire il diritto ad un’unica pensione.
Tuttavia, occorre differenziare la posizione di chi ha lavorato nei Paesi appartenenti alla Comunità Europea da quella dei soggetti che hanno lavorato nei Paesi extraeuropei e convenzionati con accordi bilaterali con l’Italia.
La totalizzazione, dunque, non comporta il trasferimento di contributi da uno Stato all’altro, ma consente di tener conto, ai soli fini dell’accertamento del diritto alla pensione, dei contributi maturati nei Paesi convenzionati dove l’interessato ha lavorato.
Per usufruire della totalizzazione dei contributi esteri, il lavoratore:
Una volta accertato il diritto alla pensione, è necessario calcolare l’importo dell’assegno pensionistico. Come prima cosa viene calcolato l’importo della rendita che sarebbe spettata al lavoratore qualora egli avesse lavorato sempre in Italia, in modo da avere un’idea ipotetica sull’importo della pensione.
Successivamente, verrà determinato un coefficiente di riduzione da applicare all’importo ipotetico, dato dalla proporzione dei periodi lavorativi svolti in Italia e quelli esteri. Infine, si moltiplica la pensione ipotetica per il coefficiente di riduzione e si ottiene la pensione pro-rata.
Per comprendere meglio il calcolo, facciamo un esempio:
Andrea, al momento del pensionamento aveva 19 anni di contributi versati in Italia e 16 in Germania. In questo caso, prima verrà calcolata la pensione italiana su 35 anni di contribuzione. Pertanto, il calcolo verrà effettuato, prendendo in considerazione 35 anni di contributi, ossia la pensione teorica, che verrà poi ridotta al 54%, in quanto rapportata ai 19 anni di contributi italiani, quindi il 54% dei 35 anni “totalizzati”.
Per quanto riguarda gli Stati appartenenti all’Unione Europea, la domanda di pensione va presentata presso l’ente pensionistico del Paese in cui si vive con annessa richiesta di totalizzazione relativa ai periodi di contribuzione maturati nei diversi Stati.
Una volta presentata la domanda, sarà l’ente pensionistico presso cui il soggetto ha prestato attività lavorativa a contattare gli organismi dei Paesi coinvolti.La pensione potrà essere erogata solo dopo aver perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge di quel Paese.
Se si vive nell’Unione Europea, i singoli Paesi verseranno l’importo corrispondente direttamente sul conto corrente del richiedente.
Per assicurare gli stessi benefici pensionistici, l’Italia ha stipulato delle convenzioni bilaterali con diversi Stati esteri extra UE. Queste convenzioni bilaterali prevedono, a seconda dei casi, due diversi tipi di totalizzazione dei contributi:
La totalizzazione multipla è prevista dalle convenzioni stipulate con Argentina, Canada, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia e Uruguay.
Le convenzioni bilaterali tra Stato italiano e Stati extra EU, non possono essere applicate alle casse dei liberi professionisti, ma solamente ai lavoratori dipendenti e autonomi assicurati presso la gestione pubblica INPS.
Spesso succede che un lavoratore o un pensionato con cittadinanza italiana abbia svolto alcuni periodi di lavoro all’estero in paesi extra-comunitari che non hanno siglato alcuna convenzione bilaterale con l’Italia.
In questi casi, il periodo di lavoro all’estero non ha valore ai fini pensionistici in Italia. Tuttavia, per recuperare questi periodi, il lavoratore può richiedere il riscatto del periodo lavorativo prestato all’estero, con onere a suo carico.
Questo sarà utile al lavoratore sia ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva sia ai fini della determinazione della misura della pensione.
Questa possibilità è valida per i lavoratori dipendenti, compresi quelli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi (Stato, INPDAP) o per i loro superstiti. Sono invece esclusi i lavoratori autonomi, per i quali i periodi di attività lavorativa svolti all’estero non possono essere recuperati ai fini previdenziali in Italia.
La totalizzazione dei contributi esteri, permette dunque, ai lavoratori di valorizzare i contributi maturati nei diversi Stati della Comunità Europea e in tutti i Paesi Extra Europei con cui l’Italia ha stipulato convenzioni in tema di sicurezza sociale.
Inoltre, l’istituto della Totalizzazione Internazionale fornisce un’ulteriore tutela in materia previdenziale e pensionistica per tutti i nostri connazionali impiegati all’Estero.
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