Previdenza complementare: guida alle novità COVIP dal 1° luglio 2026

16 Giugno 2026

Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni COVIP che attuano le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di previdenza complementare. Vediamole in dettaglio.

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Con la Legge di Bilancio del 30 dicembre 2025 n. 199 il legislatore è intervenuto in maniera significativa sulla disciplina delle prestazioni pensionistiche complementari contenuta nel D.Lgs. 252/2005.

Le successive istruzioni emanate dalla COVIP, applicabili dal 1° luglio 2026, hanno definito il quadro operativo delle nuove disposizioni, introducendo importanti elementi di innovazione nella fase di accesso alle prestazioni dei fondi pensione.

L’intervento normativo non si limita ad ampliare le opzioni a disposizione degli aderenti, ma rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma nel sistema della previdenza complementare italiana.

Le nuove disposizioni introducono una maggiore flessibilità nelle modalità di utilizzo del montante maturato, affiancando alla tradizionale rendita vitalizia nuove forme di prestazione che consentono agli aderenti di gestire in modo più personalizzato il proprio patrimonio previdenziale.

La sfida sarà quella di coniugare la maggiore libertà di scelta riconosciuta agli aderenti con la necessità di preservare la funzione originaria della previdenza complementare.
Vediamo in dettaglio tutte le novità.

Capitale al 60%: aumenta la quota liquidabile dei fondi pensione

La prima novità riguarda la quota di prestazione pensionistica erogabile in forma di capitale.

A partire dal 1° luglio 2026, la quota della prestazione pensionistica complementare erogabile in forma di capitale passa dal 50% al 60% del montante finale accumulato, in virtù delle modifiche apportate all’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 dalla Legge di Bilancio 2026.

Ciò significa che, a decorrere dal 1° luglio 2026, gli aderenti che matureranno i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari potranno quindi richiedere fino al 60% del montante finale accumulato in un’unica soluzione, mentre la restante parte dovrà essere destinata a una delle modalità di erogazione previste dalla normativa.

Resta inoltre confermata la possibilità di ottenere l’intera posizione in capitale, nei casi già previsti dalla normativa vigente.

Le nuove prestazioni pensionistiche complementari

L’intervento normativo non si limita ad aumentare la quota liquidabile in capitale, la Legge n. 199/2025 ha infatti introdotto nell’articolo 11 del D.Lgs. 252/2005 tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare: la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l’erogazione frazionata del montante accumulato.

Le istruzioni COVIP chiariscono che, una volta maturati i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche previsti dal regime obbligatorio di appartenenza e decorso il periodo minimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l’aderente può esercitare il proprio diritto alla prestazione scegliendo tra diverse modalità di utilizzo del montante accumulato.

A partire dal 1° luglio 2026 le opzioni disponibili saranno:

– prestazione in capitale fino a un massimo del 60% della posizione individuale maturata;
– rendita vitalizia;
– rendita a durata definita;
– prelievi liberamente determinabili;
– erogazione frazionata del montante accumulato;
– liquidazione dell’intero montante in forma di capitale nei casi espressamente previsti dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005.

La disciplina precisa inoltre che la liquidazione in capitale fino al 60% può essere combinata con una qualsiasi delle modalità di erogazione della restante posizione. Diversamente, le nuove prestazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, quali rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata, costituiscono alternative alla rendita vitalizia e non possono essere cumulate tra loro.

Un altro elemento di particolare rilievo riguarda l’irrevocabilità della scelta effettuata dall’aderente. Infatti, una volta avviata una delle nuove modalità di erogazione, questa non può essere modificata o revocata. Rimane tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata o, ove prevista dalla forma pensionistica, differita. Tale facoltà può essere esercitata anche trasferendo il capitale residuo presso un’altra forma pensionistica complementare che offra condizioni di rendita ritenute più adeguate alle esigenze del beneficiario.

Le istruzioni COVIP chiariscono inoltre che l’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica determina il passaggio dalla fase di accumulo alla fase di erogazione. Da quel momento l’aderente non può più effettuare versamenti contributivi né esercitare alcune delle prerogative tipiche della fase di accumulo, quali anticipazioni, riscatti o trasferimenti.
Rimane invece consentita la modifica del comparto di investimento secondo le regole previste dallo statuto o dal regolamento della forma pensionistica.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla tutela del montante residuo. Infatti, nel momento in cui si richiede una delle nuove prestazioni previste dall’articolo 11, comma 3-bis, l’aderente è tenuto a indicare il soggetto o i soggetti che potranno riscattare il capitale ancora presente in caso di decesso. Tale indicazione costituisce un elemento essenziale della domanda e la sua mancanza rende la richiesta incompleta.
Le nuove prestazioni saranno erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari e il capitale residuo continuerà a rimanere investito fino al completamento della fase di erogazione.

Vediamo ora nel dettaglio come funzionano le tre nuove prestazioni introdotte dalla riforma.

Rendita a durata definita

La prima novità è rappresentata dalla rendita a durata definita.
A differenza della rendita vitalizia, che viene corrisposta per tutta la vita del beneficiario, questa prestazione viene erogata per un periodo predeterminato, normalmente corrispondente alla speranza di vita residua dell’aderente al momento del pensionamento, calcolata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT.

Per quanto riguarda la periodicità dell’erogazione, la relativa definizione è rimessa all’autonomia delle singole forme pensionistiche complementari, che potranno prevedere una o più opzioni alternative per rispondere alle diverse esigenze degli iscritti.
La direttiva COVIP ha tuttavia stabilito alcuni limiti generali, tra cui la frequenza delle rate che non potrà essere inferiore a quella mensile né superiore a quella annuale. Infatti, i fondi pensione potranno limitare la scelta di periodicità particolarmente ravvicinate qualora l’importo delle singole rate risulti eccessivamente contenuto.

Un elemento particolarmente rilevante riguarda il meccanismo di determinazione dell’importo delle rate. Diversamente dalla rendita vitalizia tradizionale, l’importo della prestazione non è predeterminato né garantito, ma varia nel tempo in funzione dell’andamento della gestione finanziaria del montante residuo. Alla data di ciascuna erogazione, l’importo della rata viene infatti calcolato dividendo il capitale disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da corrispondere.

Prelievi liberamente determinabili

La seconda novità sono i prelievi liberamente determinabili, che consistono nella possibilità di effettuare prelievi dal montante residuo scegliendo autonomamente importi e tempi di riscossione.

Non si tratta però di una totale libertà di utilizzo del capitale, infatti come previsto dal comma 3-quater dell’art. 11, i prelievi saranno consentiti entro limiti determinati sulla base di una rendita teorica di riferimento, costruita sulla speranza di vita residua dell’aderente.

La prestazione si caratterizza quindi per un elevato grado di flessibilità, consentendo all’aderente di adattare tempi e importi dei prelievi alle proprie esigenze. Tale flessibilità è tuttavia bilanciata dai limiti previsti dalla normativa, che mirano a preservare nel tempo la funzione previdenziale del montante accumulato ed evitare un utilizzo eccessivamente rapido delle risorse disponibili.
La finalità è evitare che l’intero patrimonio previdenziale venga consumato in tempi troppo rapidi, preservando così la funzione pensionistica delle risorse accumulate.

Erogazione frazionata del montante

L’erogazione frazionata del montante è la terza tipologia di prestazione inserita nella novità del 1° luglio 2026. Tale prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario, ma l’aderente sceglie preventivamente la durata del piano di erogazione, che non può essere inferiore a cinque anni, ricevendo il capitale attraverso rate periodiche.

La periodicità delle rate sarà definita dai singoli fondi pensione, nel rispetto dei criteri fissati dalla COVIP, ovvero non inferiore a un mese e non superiore a un anno.
Al momento dell’esercizio dell’opzione l’aderente deve indicare il numero di anni di durata dell’erogazione e la periodicità dell’erogazione. Importante ricordare che, anche in questo caso il montante residuo continua a rimanere investito e l’importo delle rate può variare in funzione dei risultati della gestione.

La scelta della prestazione: regole, limiti ed eccezioni

Le nuove prestazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che abbiamo esaminato nei paragrafi precedenti, costituiscono alternative alla rendita vitalizia e non possono essere cumulate tra loro.

La scelta effettuata dall’aderente al momento dell’accesso alla prestazione è, in linea generale, irrevocabile e non consente il successivo passaggio a un’altra delle modalità previste dall’articolo 11, comma 3-bis, del D.Lgs. 252/2005.

Le istruzioni COVIP prevedono tuttavia una significativa eccezione. In qualsiasi momento il beneficiario può infatti decidere di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata oppure, ove prevista dalla forma pensionistica complementare, in una rendita vitalizia differita. Tale facoltà può essere esercitata anche trasferendo il capitale residuo presso un’altra forma pensionistica complementare, qualora quest’ultima offra condizioni di rendita ritenute più adeguate alle proprie esigenze previdenziali.

L’esercizio di una delle opzioni previste dalla normativa determina inoltre il passaggio dalla fase di accumulo alla fase di erogazione, con effetti rilevanti sui diritti e sulle facoltà dell’aderente.

Fase di erogazione: cosa cambia dopo la richiesta della prestazione pensionistica

Un chiarimento particolarmente importante fornito dalla COVIP riguarda il passaggio dalla fase di accumulo alla fase di erogazione.

Dal momento in cui viene richiesta una delle prestazioni pensionistiche previste dall’articolo 11 del D.Lgs. 252/2005, l’iscritto entra formalmente nella fase di erogazione.

Da quel moneto non sarà più possibile:

– effettuare nuovi versamenti;
– richiedere anticipazioni;
– esercitare il riscatto della posizione;
– trasferire la posizione ad altra forma pensionistica, salvo il caso della conversione in rendita vitalizia.

Rimane invece consentita la modifica del comparto di investimento secondo le regole previste dal fondo.

La sfida della nuova previdenza complementare

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e disciplinate dalla COVIP segnano una delle più importanti evoluzioni della previdenza complementare degli ultimi anni. Per la prima volta il legislatore interviene in maniera organica sulla fase di erogazione delle prestazioni, ampliando le possibilità di scelta degli aderenti e introducendo nuovi strumenti di gestione del montante accumulato.

Una maggiore flessibilità che, per tradursi in un effettivo vantaggio previdenziale, richiederà scelte sempre più consapevoli e una corretta pianificazione del reddito pensionistico futuro.
Infatti, la stessa COVIP richiama l’attenzione degli iscritti sui principali rischi associati alle nuove opzioni: il rischio di esaurire il capitale prima del termine della vita, il rischio di concentrare eccessivamente i prelievi nei primi anni di pensionamento.

Per gli aderenti si aprono nuove possibilità di pianificazione del reddito pensionistico, con soluzioni più flessibili rispetto al passato.
Sarà invece fondamentale accompagnare lavoratori e iscritti nella comprensione delle nuove opzioni disponibili, trasformando una maggiore libertà di scelta in un reale vantaggio previdenziale di lungo periodo, rafforzando le attività informative e l’educazione previdenziale.

L’ampliamento delle modalità di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari rende ancora più importante una pianificazione previdenziale consapevole per costruire soluzioni sostenibili, efficienti e coerenti con le esigenze di lungo periodo, sia delle imprese sia delle persone.

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