Pensioni, stretta del Governo: aumentano i requisiti ma non i beneficiari.
29 Novembre 2022
Pensioni 2023, soluzioni solo temporanee. L'ombra della Legge Fornero persiste.

Il 28 novembre 2022, è stata presentata alla Camera la nuova proposta della Legge di Bilancio 2023.
Il DDL 2023 è suddiviso in 16 capitoli e 156 articoli e prevede una serie di misure volte a sostenere le imprese e i lavoratori. Tra queste, ci sono incentivi e sgravi fiscali per le imprese, sostegno alla ricerca e all’innovazione, sostegno al lavoro autonomo, al reddito di cittadinanza e prevede una serie di misure volte a rafforzare il sistema bancario italiano, come ad esempio la creazione di un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Inoltre, la legge prevede una serie di misure volte a sostenere le famiglie, come ad esempio l’aumento dei bonus per i figli a carico, l’introduzione di un fondo di garanzia per i mutui, e l’incremento della detrazione fiscale per le spese sanitarie.
Infine, la Legge di Bilancio 2023 prevede una serie di misure volte a rafforzare il sistema previdenziale italiano, come ad esempio una revisione delle pensioni, un incremento degli sgravi fiscali per i lavoratori autonomi e un aumento dei fondi destinati al sostegno dei pensionati più poveri.
Le novità per il 2023 in materia pensionistica, peraltro in buona parte da noi già anticipate, vedi qui, prevedono:
– Pensione Anticipata Flessibile (c.d. Quota 103);
– Incentivi al trattamento in servizio dei lavoratori;
– Proroga Ape Sociale;
– Proroga e rivisitazione dell’Opzione Donna.
PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (Quota 103)
In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Inoltre, si prevede una condizionalità secondo la quale il trattamento pensionistico può essere erogato a condizione che il valore lordo non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo. Tale condizionalità è finalizzata a disincentivare un eccessivo ricorso allo strumento di anticipo pensionistico per evitare di determinare eventuali carenze di organico per particolari settori professionali.
Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali.
Analogamente a 62-38 (c.d. Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021) e 64-38 (c.d. Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022) anche per 62-41 (c.d. Quota 103), dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all’età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale
Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023. I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima del 1° agosto 2023.
INCENTIVI AL TRATTAMENTO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI
Il DDL propone un incentivo al trattenimento in servizio per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici della misura “quota 103” (ossia abbiano compiuto 62 anni di età e ha versato almeno 41 anni di contributi), decidano rimanere in servizio. Per chi decide di ritardare l’accesso alla pensione è prevista, infatti, la possibilità di percepire uno stipendio più sostanzioso, comprensivo della quota dei contributi a carico del lavoratore dovuti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. Si tratta di una misura analoga al cosiddetto “bonus Maroni” introdotto per il periodo 2004-2007. Il riconoscimento del bonus non è automatico, in quanto è l’interessato a dover decidere se fruirne o meno. Nel dettaglio, una volta raggiunti i requisiti per l’accesso a una forma pensionistica l’interessato dovrà decidere se:
a) continuare a versare contributi, così da aumentare l’importo della pensione futura;
b) godere del “bonus Maroni”, congelando l’importo della pensione, ma beneficiando nel contempo di una decontribuzione totale in busta paga.
Nel secondo caso, chi opta per il bonus contributivo riceve direttamente in busta paga il valore della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore che diversamente avrebbero dovuto essere versati all’Inps.
PROROGA APE SOCIALE
Il DDL ripropone per l’anno 2023 le complessive disposizioni relative alla prestazione c.d. ape sociale. Prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia. L’importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L’indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.
L’indennità spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali si trovano in determinate situazioni.
OPZIONE DONNA
Seppure con notevoli modifiche, il DDL ripropone per il 2023 la c.d. Opzione Donna.
Secondo le nuove regole, per utilizzare Opzione Donna nel 2023, sarà necessario aver maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2022:
– 60 anni di età come limite anagrafico per tutte le lavoratrici, lo sconto di un anno, fino al massimo di due, per ogni figlio per coloro che svolgono attività di caregiver nei confronti del coniuge o di un parente di secondo grado o un invalido oltre il 74%.
Infine, il Governo ha esteso il beneficio di riduzione dell’età anagrafica legata al numero dei figli per due categorie di soggetti:
– alle lavoratici licenziate;
– o alle lavoratrici dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto ministeriale per crisi aziendale.
L’unico parametro rimasto invariato è il calcolo dell’assegno di pensione, che avverrà con il sistema contributivo.6
Le lavoratrici dipendenti che faranno domanda di opzione donna dovranno cessare dal rapporto di lavoro ed aver raggiunto un’anzianità contributiva totale di 35 anni, cumulando la contribuzione versata a qualsiasi titolo al netto dei periodi di malattia o disoccupazione.
Per avere ulteriori dettagli e conferme delle nuove regole, bisognerà aspettare l’approvazione in Parlamento della manovra di Bilancio.
LINK: Previon | Assistenza e Servizi di Previdenza.
29 Novembre 2022 | Dott. Mirko Avallone