Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità
16 Novembre 2022
Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità. Cos'è? A chi è rivolto? Come funziona?

Cosa vedremo in questo articolo
Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità
La pensione ai superstiti è una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in favore dei superstiti del pensionato/assicurato deceduto, al fine di tutelare le proprie esigenze di vita.
Il trattamento consiste in un assegno mensile liquidato al superstite dall’ente previdenziale, distinto in due forme principali:
• indiretta, se il decesso dell’assicurato avviene prima del pensionamento;
• di reversibilità, se il decesso dell’assicurato avviene dopo il pensionamento.
La pensione indiretta viene riconosciuta ai familiari dell’assicurato dal momento in cui, alla data del decesso, abbia perfezionato quindici anni di anzianità contributiva e assicurativa, ovvero cinque anni di contribuzione e assicurazione, di cui almeno tre anni versati nel quinquennio precedente la scomparsa.
Nei confronti dei superstiti può essere erogata la pensione supplementare indiretta. La prestazione presuppone che il deceduto abbia, nel corso della sua vita lavorativa, contribuito presso più gestioni previdenziali (Fondo Lavoratori Dipendenti Privati, Gestione Autonomi, Fondo Lavoratori Dipendenti Pubblici ecc..) senza raggiungere in una di esse i requisiti per conferire ai superstiti il diritto autonomo ad una pensione indiretta.
La reversibilità, invece, è una quota percentuale della pensione del dante causa. La Il trattamento spetta in caso di decesso di un pensionato già titolare di prestazione pensionistica, che sia di vecchiaia, anticipata, anzianità o inabilità.
Decorrenza
La pensione ai superstiti spetta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del lavoratore o del pensionato.
Aventi diritto
I superstiti aventi diritto alla pensione sono il coniuge superstite, anche se separato legalmente; il coniuge divorziato; i figli/e minorenni, maggiorenni studenti, inabili e gli equiparati; figli/e postumi nati entro il 300mo giorno dalla data del decesso del padre. In mancanza di tali figure, i genitori e, in mancanza anche di questi ultimi, i fratelli e le sorelle.
Hanno diritto alla pensione di reversibilità anche persone dello stesso sesso che formalizzano la loro Unione Civile poiché sono considerati “coniugi” a tutti gli effetti (L. n. 76 del 20/05/2016).
La pensione ai superstiti spetta ai figli/e (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio, figli/e postumi nati entro il 300mo giorno dalla data di decesso del padre) che, alla data del decesso del genitore siano:
• minori di 18 anni,
• studenti di scuola media superiore o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore;
• studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore;
• inabili di qualunque età, a carico del genitore.
• i figli/e studenti non perdono la qualifica prevalente di studente se svolgono un lavoro precario e saltuario con un piccolo reddito o attività nell’ambito dei progetti per il volontariato civile.
Misura della pensione
La pensione di reversibilità consiste in una percentuale, variabile a seconda del caso, della pensione (liquidata o che sarebbe spettata) del de cuius.
Le percentuali di pensione spettante sono le seguenti:
• 60% per il coniuge o orfano;
• 80% per il coniuge e 1 orfano;
• 100% per il coniuge e 2 o più orfani.
Qualora la pensione spettasse solo ai figli, ovvero genitori, fratelli o sorelle, le percentuali di pensione si differenziano nelle seguenti misure:
• 70% orfano minore, studente o inabile;
• 80% 2 orfani;
• 100% tre o più orfani;
• 15 % a testa per genitore;
• 15% fratelli e/o sorelle;
Il totale non può mai eccedere il 100% della pensione originaria.
Con la sentenza n. 162 del 30 giugno 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato che la pensione di reversibilità “non può essere decurtata, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, di un importo che superi l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi”.
Tuttavia, l’art.1 comma 41 della Legge n.335/1995, ha predisposto delle percentuali di riduzione che ammontano al 25%, 40% e al 50% della prestazione pensionistica, qualora il reddito del superstite sia superiore a tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo di pensione per l’anno in corso.
Il valore massimo per non subire alcuna riduzione della pensione di reversibilità nel 2022 è di € 20.489,82.
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare comprendente figli minori, studenti o inabili.
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16 Novembre 2022 | Sara Andreozzi