Opzione donna: requisiti, novità e pubblico impiego

6 Ottobre 2021

Scopri tutto quello che c'è da sapere sul pensionamento anticipato con Opzione Donna: requisiti, novità sulla riforma e pubblico impiego.

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Meglio un assegno più “magro” oggi o una pensione più ricca domani?

La nuova riforma pensioni, del Governo Draghi, prende piede con la proroga di Opzione Donna per un altro anno introdotta con la legge Maroni del 2004. 

Proroga dopo proroga, ormai sono 17 anni che si parla di Opzione donna, una possibilità che consente alle lavoratrici di accedere alla pensione anticipata con requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli, accettando però anche un taglio dell’assegno.

Opzione donna, tutti i requisiti per beneficiarne

Avvalendosi di questa opportunità, le donne possono andare in pensione a 58 anni (59 autonome) se hanno raggiunto i 35 anni di contributi. 

Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi a qualsiasi titolo accreditati (obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi). Per le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria (cioè le lavoratrici dipendenti del settore privato) non concorrono però i contributi accreditati per malattia e disoccupazione. Per questa misura non scatta l’adeguamento alla speranza di vita.

Possono aderire tutte le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico impiego e lavoratrici autonome (cioè iscritte all’ago, ai fondi sostitutivi ed esclusivi) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.

Discorso inverso riguarda le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, le quali non hanno la facoltà di esercitare l’opzione. 

Inoltre, in caso di carriere miste (contributi versati in più gestioni), non essendo possibile utilizzare gli istituti del cumulo o della totalizzazione dei periodi assicurativi al fine di perfezionare il requisito contributivo dei 35 anni, occorre necessariamente ricorrere alla ricongiunzione (onerosa).

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione, continua ad applicarsi la previgente finestra mobile, secondo la quale l’assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Per il raggiungimento del requisito contributivo è possibile riscattare gli anni di laurea con il sistema agevolato (approfondimento riscatto della laurea agevolato).

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Opzione donna: quanto si perde sull’assegno pensionistico

A godere dei vantaggi non sono solo le lavoratrici, ma anche le casse dello Stato, in quanto per accedere alla prestazione pensionistica, la richiedente deve rinunciare al calcolo del sistema misto (più vantaggioso) e optare per il sistema contributivo (più svantaggioso). Quindi chiedere la migrazione degli anni versati prima del 1996 dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo. Suddetta operazione comporta una penalizzazione di carattere economico del 7% per le dipendenti e del 15% per le lavoratrici autonome. La penalizzazione non è in misura fissa, ma va determinata caso per caso in base alla retribuzione, età, carriera, anzianità contributiva maturata. 

Si osserva che l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto non è richiesto il rispetto degli importi di soglia previsti dalla disciplina del sistema contributivo.

Per effetto del cd. principio di cristallizzazione del diritto a pensione, coloro che abbiano maturato i requisiti necessari per accesso all’opzione donna, anche se presentano domanda successivamente alla scadenza del regime opzionale saranno ammessi al pensionamento anticipato (ad esempio: una lavoratrice che ha raggiunto i requisiti sopra descritti entro il 2021 mantiene la possibilità di accedere all’opzione donna anche successivamente al 31 dicembre 2021 o, comunque, dopo la data di apertura della finestra mobile).

 

Opzione donna e Pubblico Impiego

Un problema di non poco conto riguarda le lavoratrici iscritte alla gestione pubblica, prive di contributi versati nel triennio 1993 – 1995. Tale situazione rende impossibile il calcolo della prestazione con il sistema contributivo e di conseguenza l’Inps non accoglie la domanda.

L’opzione contributiva prevede che devono rientrare nel montante anche i periodi versati nel sistema retributivo, cioè quelli antecedenti al 1996.

Per le lavoratrici iscritte nella gestione dei dipendenti pubblici, il periodo di riferimento per il calcolo è l’ultimo triennio prima del 1996, e la quota di pensione relativa al sistema retributivo da convertire in contributivo, non può essere calcolata perché l’Inpdap, alla pari delle altre amministrazioni, fino al 1992, non comunicavano i dati retributivi per il calcolo della pensione. 

Un buco amministrativo quindi, che non permette il calcolo della quota di pensione riferita a tutta l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e pertanto rischia di escludere dall’accesso alla misura agevolata le lavoratrici iscritte alla gestione pubblica.

 

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