ISOPENSIONE

24 Marzo 2023

I lavoratori a cui mancano massimo sette anni al termine dell'attività lavorativa, possono usufruire di un particolare strumento di prepensionamento che li conduce fino al perfezionamento della prestazione pensionistica spettante. Scopri i requisiti, i beneficiari, le relative funzioni e la decorrenza dell'esodo.

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Che cos’è l’Isopensione?

La Riforma Fornero ha introdotto la cd. “Isopensione” o “esodo dei lavoratori anziani”: si tratta di una formula di scivolo pensionistico che permette di condurre alla quiescenza i lavoratori a cui mancano pochi anni alla pensione. Trattasi di strumento che può essere adito però solo da aziende che occupano mediamente oltre 15 dipendenti, previo accordo fra queste, INPS e sindacati. Nel momento in cui è stata introdotta, l’Isopensione consentiva un anticipo pensionistico di massimo quattro anni (cioè era utilizzabile per lavoratori a cui mancavano quattro anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione). La misura in parola è stata, negli anni e con modifiche, prima confermata fino all’anno in corso, mentre con il Decreto Milleproroghe 2023 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026. È stata altresì prorogata la modifica al requisito relativo agli anni mancanti alla pensione, aumentato nel 2018 da quattro a sette anni.

In cosa consiste concretamente l’Isopensione?

I lavoratori ammessi fruiscono di un anticipo dell’età pensionabile fino a sette anni, a condizione che l’azienda corrisponda agli stessi un assegno equivalente alla pensione per tutto il periodo dell’esodo, fino alla maturazione dei requisiti necessari per la vera e propria prestazione pensionistica. L’azienda, quindi, è tenuta al versamento dell’intero importo dell’assegno e della relativa contribuzione, in attesa che il lavoratore raggiunga i requisiti per la pensione.

Condizioni di accesso

Possono aderire all’Isopensione solo i lavoratori e le lavoratrici a tempo indeterminato ed in esubero che, entro un massimo di sette anni dalla cessazione dell’attività lavorativa, raggiungano i requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi) o anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). L’accesso all’Isopensione può essere richiesto da aziende con più di quindici dipendenti, di qualsiasi settore produttivo, che siano in possesso di un accordo sottoscritto dall’azienda stessa con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberi oppure a composizione di una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi della Legge 223/1991.
Nell’accordo devono risultare:
1. la situazione di eccedenza di personale;
2. il numero dei dipendenti in esubero;
3. il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.

INPS

Raggiunto l’accordo con i sindacati competenti, il datore di lavoro lo presenta all’INPS, che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti sia con riguardo al datore di lavoro che al lavoratore, valida l’accordo aziendale e il programma di esodo annuale e calcola la decorrenza pensionistica e l’importo della prestazione, con quantificazione precisa dell’onere della eventuale fideiussione o del versamento della provvista in unica soluzione. A garanzia del pagamento per l’intero periodo, l’azienda è infatti tenuta a presentare all’INPS una fideiussione bancaria che permetterà all’Istituto di richiedere il pagamento alla banca garante, qualora il datore di lavoro si dimostri insolvente. Una volta comunicata al datore di lavoro e alla banca garante l’accettazione della fideiussione, l’Istituto attiva la posizione contributiva per il versamento della relativa contribuzione e quantifica mensilmente il costo per ciascuna azienda esodante, richiedendo la provvista anticipata per l’erogazione dell’assegno ai lavoratori. Una volta effettuate le operazioni sopra indicate, il datore di lavoro dovrà trasferire all’INPS la disponibilità necessaria per pagare, al lavoratore, l’assegno di esodo e i contributi correlati al periodo di isopensione. Sarà quindi l’Inps ad erogare mensilmente la prestazione ai lavoratori, nonché ad effettuare e certificare le ritenute erariali. I lavoratori che hanno aderito al piano di esubero iniziano a riscuotere l’isopensione dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Alla scadenza del periodo coperto dall’assegno, la prestazione in oggetto non sarà più erogata e quindi l’interessato dovrà presentare in tempo la domanda di pensione vera e propria. L’ammontare dell’assegno dell’esodo è equivalente al valore della pensione che il lavoratore percepirà una volta raggiunto il diritto, ma l’importo effettivo è leggermente inferiore perché, nel caso dell’isopensione corrisposta per 13 mensilità e cumulabile sia con il lavoro subordinato che con quello autonomo, non si applica la perequazione automatica, sull’importo non spettano i trattamenti al nucleo familiare e non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (riscatti, ricongiunzioni, cessione del quinto dello stipendio ecc.). Inoltre, l’isopensione è soggetta a tassazione ordinaria e non è reversibile. Con riguardo a questo ultimo aspetto, ai superstiti del beneficiario deceduto verrà liquidata la pensione indiretta secondo le regole vigenti, prendendo in considerazione la contribuzione figurativa versata al lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione.

LINK: Previon | Assistenza e Servizi di Previdenza.

24 Marzo 2023

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