Come funziona e com’è strutturato il Sistema Previdenziale in Italia?
21 Novembre 2022
Il Sistema Previdenziale Italiano. Cos'è? Come funziona?

Cosa vedremo in questo articolo
Il Sistema Previdenziale Italiano
Il sistema previdenziale italiano, a seguito di numerose riforme, si basa, attualmente, su tre pilastri: previdenza pubblica, previdenza complementare collettiva e previdenza complementare individuale.
Essendosi indebolito il primo pilastro (gap previdenziale) si rende necessario integrarlo attraverso il secondo e il terzo.
I – PILASTRO: LA PREVIDENZA PUBBLICA OBBLIGATORIA
Il primo pilastro del sistema previdenziale italiano, cui deve obbligatoriamente iscriversi la generalità dei lavoratori, è costituito dalla previdenza pubblica obbligatoria, che si articola in due settori: uno riservato ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi e collaboratori, gestito dall’INPS, mentre l’altro, destinato ai liberi professionisti, gestito dalle Casse Professionali.
La previdenza obbligatoria si basa su un sistema di finanziamento a ripartizione, cioè i lavoratori, durante la loro vita lavorativa, pagando i contributi, acquisiscono il diritto a conseguire la pensione nel momento in cui cesseranno di lavorare. Tale sistema prevede, quindi, che i contributi versati in un determinato anno vengano utilizzati per erogare i trattamenti pensionistici dello stesso anno.
Il sistema della previdenza obbligatoria è suddiviso a seconda della forma assicurativa a cui il lavoratore risulta iscritto:
• AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), a cui sono iscritti i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti senza cassa professionale.
• Forme Esclusive dell’AGO, a cui è iscritta la generalità di dipendenti pubblici a seguito della soppressione dell’INPDAP.
• Forme Sostitutive dell’AGO, a cui sono iscritte particolari categorie di lavoratori dipendenti del settore privato (volo, sportivi professionisti, lavoratori dello spettacolo, dazieri).
• Forme Integrative dell’AGO, sono iscritti i lavoratori che hanno l’obbligo di versare una ulteriore contribuzione rispetto a quella versata presso l’assicurazione generale obbligatoria; contribuzione che darà luogo a prestazione aggiuntiva al compimento dei requisiti stabiliti dal fondo stesso.
• Casse professionali: enti di diritto privato che erogano prestazioni previdenziali in favore di lavoratori autonomi che esercitano professioni per le quali è prevista l’iscrizione ad un albo.
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il secondo e il terzo pilastro del sistema previdenziale sono, invece, rappresentati dalla previdenza complementare, che può essere ad adesione collettiva e ad adesione individuale. La previdenza complementare, la cui normativa di riferimento è il D. Lgs. n. 252/2005, individua un sistema di fondi pensione e assicurazioni private (a carattere collettivo o individuale), che si aggiungono alla previdenza obbligatoria, senza sostituirla, con lo scopo di integrare, al momento dell’uscita dal mondo del lavoro, la pensione obbligatoria, con delle prestazioni previdenziali aggiuntive. Entrambi i pilastri si basano su un sistema di finanziamento a capitalizzazione, cioè quanto versato nel fondo pensione viene investito in mercati finanziari per generare dei rendimenti, e, una volta raggiunta l’età pensionabile, quanto accumulato verrà erogato sotto forma di pensione integrativa.
Tutti possono aderire volontariamente a una forma pensionistica complementare (collettiva o individuale) per costruirsi una rendita pensionistica.
II – PILASTRO: LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COLLETTIVA
Il secondo pilastro è rappresentato dalla previdenza complementare collettiva. Si tratta di una forma previdenziale complementare a quella pubblica obbligatoria, a cui i lavoratori aderiscono su base volontaria mediante la contribuzione ai fondi pensione.
Le forme pensionistiche collettive si realizzano mediante:
• Adesione a fondi aperti che non prevedano una modalità di adesione esclusivamente individuale. Chiunque, indipendentemente dalla situazione lavorativa, può parteciparvi e non occorre, quindi, appartenere a determinate categorie di lavoratori.
• Adesione a fondi chiusi/negoziali, a cui possono aderire solo determinate categorie di lavoratori che appartengono alla stessa categoria contrattuale, alla stessa impresa o gruppo di imprese, allo stesso territorio o lavoratori che appartengono a specifici comparti di contrattazione.
Gli elementi che caratterizzano un’adesione collettiva sono:
• fonti istitutive:
– accordi aziendali, stipulati tra il datore di lavoro e le Rappresentanze Sindacali Aziendali;
– accordi plurisoggettivi, stipulati direttamente tra il datore di lavoro e i propri lavoratori;
– regolamenti aziendali.
• fonti di finanziamento:
– contributo del lavoratore nella misura prevista dalla fonte istitutiva;
– contributo del datore di lavoro;
– TFR maturando.
III – PILASTRO: LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE INDIVIDUALE
Il terzo pilastro è rappresentato dalla previdenza complementare individuale che ognuno può costituire mediante forme di risparmio individuali al fine di integrare sia la previdenza pubblica obbligatoria che quella realizzata in forma collettiva. In tal modo, si ha la possibilità di mantenere inalterato il proprio tenore di vita al momento della pensione.
Le forme pensionistiche individuali si realizzano mediante:
• Adesione ai fondi aperti che non prevedano una modalità di adesione esclusivamente collettiva;
• Adesione a PIP (Piani Individuali Pensionistici), ovvero piani individuali di previdenza.
Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, i lavoratori dipendenti del settore privato possono contribuire ad una forma pensionistica complementare individuale mediante contributi a proprio carico, Tfr maturando e contributi del datore di lavoro. Mentre, per gli altri soggetti l’unica forma di finanziamento di una forma pensionistica individuale è rappresentata dal contributo proprio.
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21 Novembre 2022 | Dott.ssa Paola Felaco