Fondo di Garanzia INPS e recupero TFR: cosa fare con datore di lavoro fallito o nullatenente?
29 Gennaio 2021
Cosa succede se durante la procedura di recupero avviata dal lavoratore, il datore di lavoro dichiara fallimento o si dimostra nullatenente? Scopriamolo!

Cosa vedremo in questo articolo
L’attuale e sempre più gravosa situazione economica del nostro Paese, ci pone con maggior frequenza di fronte a casi in cui le aziende non riescono a garantire ai dipendenti il pagamento del TFR e di parte delle retribuzioni mensili.
Con l’articolo 2 della legge n. 297 del 1982, è stato istituito il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Con gli articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, il Fondo interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.
Cos’è il TFR?
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è una somma che il lavoratore dipendente – con contratto di tipo subordinato, a tempo determinato o indeterminato- matura durante tutto il periodo di occupazione e che gli spetta, di diritto, nel momento della cessazione del rapporto lavorativo.
Il TFR spetta al soggetto subordinato indipendentemente dalle motivazioni che hanno portato alla cessazione del rapporto lavorativo (dimissioni, licenziamento o età pensionabile.)
Che cos’è il fondo di garanzia INPS
L’INPS – con l’articolo 2, legge 29 maggio 1982- ha istituito un fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro risultato insolvente e di provvedere al pagamento del TFR e a parte delle mensilità non percepite dal lavoratore subordinato.
Quest’ultimo ha diritto al risarcimento, in tutti i casi in cui:
- Sia terminato il rapporto lavorativo – indipendentemente dalle motivazioni che hanno portato alla cessazione, siano esse dimissioni, licenziamento, raggiungimento dell’età pensionabile.
- Il datore di lavoro risulti insolvente.
Ma vediamo nel dettaglio quando e come il lavoratore può accedere al fondo di garanzia INPS.
Fondo di garanzia INPS: a chi spetta?
Possono avere accesso al fondo di garanzia INPS, tutti quei lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento dell’apposito contributo (compresi apprendisti e dirigenti del settore industriale e soci delle cooperative di lavoro) che abbiano terminato un rapporto lavorativo di tipo subordinato.
Inoltre, possono presentare richiesta per la medesima domanda anche gli eredi ( coniugi, figli e parenti fino al terzo grado, nelle modalità previste dall’art. 2122 del Codice Civile).
Sono esclusi dall’accesso del Fondo:
- I lavoratori iscritti al fondo esattoriali e al fondo Danzieri;
- I lavoratori dipendenti da aziende agricole;
- I lavoratori dipendenti da amministrazioni dello Stato, province e comuni;
- I giornalisti professionisti.
Quali crediti il lavoratore può richiedere al Fondo?
Originariamente il Fondo di garanzia assicurava solamente il recupero integrale del TFR ma con il d.lgs. 80/92, la garanzia si estesa anche alla retribuzione mensile, la malattia, la maternità e la tredicesima.
Tuttavia, ci sono alcune limitazioni di cui il lavoratore deve tener conto:
- Sono garantiti dal Fondo solamente i crediti facenti parte degli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo.
- Rimangono escluse le indennità di mancato preavviso, i periodi di ferie non godute e l’indennità di malattia a carico dell’INPS.
- Il fondo risarcisce entro un massimale pari a tre volte la misura massima della cassaintegrazione mensile al netto delle trattenute.
Conclusioni
Se rientri nelle categorie di lavoratori dipendenti a cui spetta il Fondo di Garanzia INPS, o se rientri tra gli eredi aventi diritto e non sai a chi rivolgerti, contattaci! Un esperto dedicato parlerà con te, senza impegno, per offrirti la migliore soluzione per la tua posizione contributiva.