9 Agosto 2022
La Cassa dei Consulenti del lavoro, a seguito di vari interventi normativi, ha introdotto nuovi strumenti per garantire la tutela previdenziale degli iscritti
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L’ ENPACL è l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, istituito nel 1971 con la legge n.1100, che a seguito del decreto legislativo 509/1994 ha modificato la propria natura giuridica in associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato.L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi tenuti dai Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Scopo dell’ENPACLL’ Ente si pone lo scopo di svolgere tutte le attività dirette all’erogazione e alla gestione della previdenza e dell’assistenza a favore dei Consulenti del lavoro e dei loro familiari, secondo i principi di cui all’articolo 38 della Costituzione: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
Quali sono i contributi da versare all’Ente?Dal momento che per la categoria dei Consulenti del Lavoro, non vale il principio della “automaticità della prestazione”, tutti i Consulenti del lavoro, compresi i pensionati iscritti all’ENPACL, sono tenuti al pagamento:• del contributo soggettivo che è pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata. Mentre, i neo-iscritti che hanno meno di 35 anni, per l’anno di iscrizione e i successivi 4 anni solari, e i pensionati di vecchiaia, anzianità e vecchiaia anticipata, possono versare il contributo soggettivo in misura pari al 6% del reddito professionale;• del contributo integrativo che è pari al 4% su tutti i compensi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA.• del contributo per maternità.
Quali sono i trattamenti previdenziali erogati dall’ENPACL?L’ENPACL, su domanda sottoscritta dai richiedenti aventi diritto, provvede a corrispondere i seguenti trattamenti pensionistici, come previsto dal “Regolamento di previdenza e di assistenza”:• pensione di vecchiaia per la quale è richiesto oltre al requisito anagrafico di 69 anni di età (nel 2022), aumentato di 1 anno ogni 3 anni solari fino a raggiungere i 70 anni di età, anche il requisito di almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione all’Ente. Si precisa, inoltre, che, per ottenere la pensione ad un’età inferiore a 70 anni, la misura della pensione spettante non sia inferiore a 5 volte l’importo del contributo soggettivo minimo a carico degli iscritti nell’anno in cui matura il diritto;• pensione di vecchiaia anticipata è riconosciuta a coloro che hanno 60 anni di età e 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;• pensione di inabilità;• pensione di invalidità;• pensione ai superstiti (pensione di reversibilità e indiretta).Inoltre, l’ENPACL provvede ad erogare i trattamenti pensionistici sia in materia di totalizzazione che di cumulo dei periodi assicurativi, con la precisazione che le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità e invalidità non sono cumulabili tra loro.
Quali sono le novità previste per la tutela dei Consulenti del Lavoro?L’Ente mette a disposizione dei professionisti strumenti che consentono di migliorare la propria situazione previdenziale e di aumentare l’assegno pensionistico.Si tratta di strumenti che possono essere modulati a seconda degli obiettivi che si intende raggiungere e in base anche alle necessità e alle possibilità economiche possedute:• riscatto: il pagamento per i periodi di servizio militare e di praticantato è stato portato a 60 rate mensili, mentre quello del corso legale di laurea può essere effettuato in un numero massimo di 120 rate mensili, senza alcun interesse.• contribuzione volontaria;• contribuzione facoltativa aggiuntiva (contribuzione modulare).Ai fini previdenziali, viene, inoltre, data facoltà agli iscritti o agli aventi causa di ricongiungere senza oneri i contributi assicurativi versati presso altre gestioni obbligatorie nei periodi antecedenti il 2013. Tali contributi sono utili solo ai fini della misura della pensione e contribuiscono a definire il montante contributivo, dalla data di trasferimento.
9 Agosto 2022 | Autore: Dott.ssa Paola Felaco
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