ENPACL-Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro

9 Agosto 2022

La Cassa dei Consulenti del lavoro, a seguito di vari interventi normativi, ha introdotto nuovi strumenti per garantire la tutela previdenziale degli iscritti

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L’ ENPACL è l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, istituito nel 1971 con la legge n.1100, che a seguito del decreto legislativo 509/1994 ha modificato la propria natura giuridica in associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato.
L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi tenuti dai Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Scopo dell’ENPACL
L’ Ente si pone lo scopo di svolgere tutte le attività dirette all’erogazione e alla gestione della previdenza e dell’assistenza a favore dei Consulenti del lavoro e dei loro familiari, secondo i principi di cui all’articolo 38 della Costituzione: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

Quali sono i contributi da versare all’Ente?
Dal momento che per la categoria dei Consulenti del Lavoro, non vale il principio della “automaticità della prestazione”, tutti i Consulenti del lavoro, compresi i pensionati iscritti all’ENPACL, sono tenuti al pagamento:
del contributo soggettivo che è pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata. Mentre, i neo-iscritti che hanno meno di 35 anni, per l’anno di iscrizione e i successivi 4 anni solari, e i pensionati di vecchiaia, anzianità e vecchiaia anticipata, possono versare il contributo soggettivo in misura pari al 6% del reddito professionale;
del contributo integrativo che è pari al 4% su tutti i compensi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA.
del contributo per maternità.

Quali sono i trattamenti previdenziali erogati dall’ENPACL?
L’ENPACL, su domanda sottoscritta dai richiedenti aventi diritto, provvede a corrispondere i seguenti trattamenti pensionistici, come previsto dal “Regolamento di previdenza e di assistenza”:
pensione di vecchiaia per la quale è richiesto oltre al requisito anagrafico di 69 anni di età (nel 2022), aumentato di 1 anno ogni 3 anni solari fino a raggiungere i 70 anni di età, anche il requisito di almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione all’Ente. Si precisa, inoltre, che, per ottenere la pensione ad un’età inferiore a 70 anni, la misura della pensione spettante non sia inferiore a 5 volte l’importo del contributo soggettivo minimo a carico degli iscritti nell’anno in cui matura il diritto;
pensione di vecchiaia anticipata è riconosciuta a coloro che hanno 60 anni di età e 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
pensione di inabilità;
pensione di invalidità;
pensione ai superstiti (pensione di reversibilità e indiretta).
Inoltre, l’ENPACL provvede ad erogare i trattamenti pensionistici sia in materia di totalizzazione che di cumulo dei periodi assicurativi, con la precisazione che le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità e invalidità non sono cumulabili tra loro.

Quali sono le novità previste per la tutela dei Consulenti del Lavoro?
L’Ente mette a disposizione dei professionisti strumenti che consentono di migliorare la propria situazione previdenziale e di aumentare l’assegno pensionistico.
Si tratta di strumenti che possono essere modulati a seconda degli obiettivi che si intende raggiungere e in base anche alle necessità e alle possibilità economiche possedute:
• riscatto: il pagamento per i periodi di servizio militare e di praticantato è stato portato a 60 rate mensili, mentre quello del corso legale di laurea può essere effettuato in un numero massimo di 120 rate mensili, senza alcun interesse.
• contribuzione volontaria;
• contribuzione facoltativa aggiuntiva (contribuzione modulare).
Ai fini previdenziali, viene, inoltre, data facoltà agli iscritti o agli aventi causa di ricongiungere senza oneri i contributi assicurativi versati presso altre gestioni obbligatorie nei periodi antecedenti il 2013. Tali contributi sono utili solo ai fini della misura della pensione e contribuiscono a definire il montante contributivo, dalla data di trasferimento.

9 Agosto 2022 | Autore: Dott.ssa Paola Felaco

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