Analisi Comparativa INPS e Casse Professionali
20 Gennaio 2023
INPS e Casse Professionali a confronto: funzioni, contributi e prestazioni previdenziali

Cosa vedremo in questo articolo
Inps e Casse Professionali
L’art. 38 della Costituzione italiana prevede che “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato”. Su tale previsione costituzionale si fonda il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie, il cui scopo è quello di predisporre una tutela rivolta sia ai lavoratori subordinati, sia ai produttori di redditi da lavoro autonomo e libero professionale, ovvero ai loro superstiti, nel momento in cui sorge il bisogno di disporre di mezzi adeguati a far fronte a eventi come la vecchiaia, l’invalidità, la malattia, la disoccupazione involontaria e l’infortunio, ovvero la morte. Nel sistema vigente, la gestione delle forme di previdenza obbligatoria (primo pilastro) è affidata, da una parte, a un ente pubblico, l’INPS, che assicura la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico e i collaboratori; dall’altra, agli Enti di previdenza dei liberi professionisti, già enti pubblici, che hanno deliberato la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, mantenendo tuttavia la finalità pubblica. A tali enti, si sono aggiunti altri enti di previdenza di diritto privato dei liberi professionisti di nuova istituzione, ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, anch’essi con finalità pubblica. Le Casse professionali sono enti di diritto privato, dotati di autonomia gestionale, gestori della previdenza obbligatoria per i liberi professionisti (iscritti ad un ordine o che svolgono attività libero professionale).
Ogni Cassa professionale ha una propria regolamentazione interna che disciplina contributi, prestazioni, requisiti e modalità di calcolo ed eroga le prestazioni previdenziali osservando le caratteristiche della professione e gli aspetti demografici degli iscritti. Diversamente, l’Inps quale ente parastatale – ente pubblico non economico – adempie alle funzioni di interesse pubblico attribuitegli dalla legge.
In particolare, ha il compito di:
- garantire le prestazioni previdenziali e le prestazioni a sostegno del reddito in favore dei lavoratori in caso di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro;
- assicurare sostegno economico in favore delle fasce di popolazione più deboli, attraverso prestazioni di natura assistenziale;
- erogare indennità a vario titolo nei casi previsti dalla legge;
- curare l’acquisizione dei contributi previdenziali dovuti alle diverse gestioni da parte di lavoratori e datori di lavoro.
L’INPS gestisce l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato ed i cui contributi confluiscono nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
Inoltre, fanno capo all’Inps alcuni regimi speciali, ovvero le forme esclusive e sostitutive dell’AGO e la gestione separata. L’Istituto nazionale di previdenza sociale non è soggetto all’obbligo di sostenibilità finanziaria;
obbligo a cui sono sottoposte, invece, le Casse professionali private, le quali devono garantire l’equilibrio finanziario con bilanci tecnici a 50 anni.
La contribuzione nelle Casse professionali
A differenza delle gestioni Inps, nelle quali è prevista un’unica tipologia di contribuzione obbligatoria, nella maggior parte delle Casse professionali troviamo tre differenti tipologie di contribuzione obbligatoria:
– contributo soggettivo;
– contributo integrativo;
– contributo di maternità.
Il contributo soggettivo, utile per il diritto e la misura della pensione, è calcolato applicando un’aliquota contributiva percentuale, differente da cassa a cassa, al reddito professionale imponibile dichiarato nell’anno precedente. Inoltre, nelle Casse professionali è previsto un minimale e un massimale di reddito su cui calcolare la contribuzione soggettiva. Il contributo integrativo viene calcolato sul volume d’affari ai fini Iva e determinato in percentuali differenti da cassa a cassa sulla base dei singoli regolamenti interni. Il contributo integrativo grava sul cliente finale ed è riscosso dal professionista che dovrà versarlo alla Cassa professionale alla quale è iscritto. Se il reddito è sotto una certa soglia, il libero professionista è tenuto ugualmente a pagare una quota minima, sia per il contributo minimo che per quello integrativo. Il contributo di maternità è istituito da alcune casse professionali e serve a pagare l’indennità di maternità in caso di nascita di un figlio. Alcune casse professionali prevedono, inoltre, un contributo di solidarietà da versare in percentuale sul reddito eccedente il massimale. Tale contributo non è utile ai fini pensionistici. Per quanto riguarda altre Casse, la contribuzione obbligatoria non viene calcolata in percentuale sul reddito imponibile dichiarato, bensì in misura fissa, piuttosto che in base a fasce di età, indipendentemente dal reddito professionale. Si parla di contribuzione predeterminata. È il caso del Fondo Generale Quota A Cassa medici Enpam che prevede un contributo fisso in base a tre fasce di età, oppure la Cassa Enpaf per i farmacisti che prevede un contributo fisso per tutti. A differenza delle gestioni Inps, le Casse professionali possono prevedere una riduzione contributiva nei primi anni di attività. Inoltre, qualche Cassa dà la possibilità di iscriversi prima dell’inizio della professione, ad esempio Enpam e Cnpadc. Altra tipologia di contribuzione – questa volontaria – prevista dalle Casse professionali, è il contributo modulare. Rappresenta una rendita integrativa che si affianca alla pensione di base determinata in esclusivo regime di calcolo contributivo. Si determina applicando al reddito professionale, sino al massimale, una percentuale, a scelta dell’iscritto, tra quelle previste dai regolamenti delle singole casse. Unica eccezione è rappresentata dalla cassa dei consulenti del lavoro (Enpacl) che non prevede una percentuale, bensì un importo fisso.
Prestazioni previdenziali
Ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni previdenziali, la vigente normativa previdenziale prevede un periodo contributivo minimo che varia a seconda delle prestazioni. Tale periodo contributivo si può raggiungere anche sommando i periodi di iscrizione (e contribuzione) presso più enti previdenziali. Per “cumulare” e “riunire” tutti gli spezzoni contributivi delle diverse gestioni previdenziali, ma anche per porre rimedio al rischio del mancato raggiungimento del diritto a pensione da parte dell’assicurato in alcuna delle gestioni o casse in cui questo è stato iscritto, l’ordinamento ha previsto vari strumenti:
a) la ricongiunzione di cui alla l. 7 febbraio 1979 n. 29;
b) la ricongiunzione di cui alla l. 5 marzo 1990 n. 45;
c) la totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 e successive modificazioni di cui all’art. 1, comma 76, lett. a) l. 24 dicembre 2007, n. 247;
d) il cumulo gratuito dei periodi assicurativi di cui alla l. n. 228/2012, come modificata dal comma 195 dell’art. 1 l. n. 232/2016.
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20 Gennaio 2023 | Dott.ssa Pamela Di Pede